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Italia-San Marino: è legge la nuova convenzione fiscale

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Italia-San Marino: è legge la nuova convenzione fiscale
La legge n. 88 del 19 luglio 2013, pubblicata sullaGazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio, da dato l’avvio alle procedure di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l’Italia e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e prevenire le frodi fiscali.
 
Il ruolo e la funzione della Convenzione fiscale
La Convenzione rappresenta un importante strumento di cooperazione amministrativa in materia fiscale che ha un duplice obiettivo. Da un lato consentire una efficiente allocazione della potestà impositiva di entrambi gli Stati contraenti; dall’altro attuare un meccanismo di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale.
La Convenzione, in base al combinato disposto dell’articolo 30 della Convenzione e dell’articolo 2 della legge n. 88, entrerà in vigore e avrà quindi piena esecuzione, alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui gli Stati si saranno comunicati ufficialmente l’espletamento delle procedure interne di ratifica. La Repubblica di San Marino, infatti, ha perfezionato la procedura di ratifica interna della Convenzione lo scorso 8 luglio.
La fase negoziale dell’accordo ha avuto termine nel lontano 21 marzo 2002, con la firma della Convenzione da parte delle Autorità competenti (parafatura). In seguito, per adeguare l’accordo alle evoluzioni del panorama della fiscalità internazionale, la Convezione è stata integrata, nei contenuti, da un protocollo di modifica, datato 13 giugno 2012.
 
Italia-San Marino, nel 2002 il primo accordo fiscale tra i due Stati
La Convenzione del 2002 costituiva. all’epoca della firma, tra l’altro, il primo accordo di specie siglato dalla Repubblica di San Marino e, come si legge nel preambolo, la sua funzione era di rafforzare lo sviluppo delle relazioni economiche con l’Italia in un clima di maggiore cooperazione.
La particolare posizione geografica di San Marino, uno Stato enclave costituito all’interno dell’Italia, fa sì che l’Italia costituisca il principale partner commerciale e finanziario della Repubblica del Titano, la cui economia è principalmente operativa nel settore del turismo, bancario e assicurativo. Nei rapporti tra i due Paesi assume rilevanza, inoltre, il fenomeno dei lavoratori transfrontalieri italiani, ossia cittadini italiani residenti ai fini fiscali in Italia ma con stabile lavoro (e conseguente reddito percepito) nel territorio sammarinese, che ammontano a circa seimila unità.
 
L’ambito di applicazione della Convenzione
La Convenzione tra l’Italia e San Marino, redatta seguendo l’impostazione del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, disciplina la tassazione di flussi di reddito transazionali, quali ad esempio, dividendi, interessi e royalties corrisposti da un residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato controparte dell’accordo.
Il protocollo di modifica del 2012 è stato firmato proprio per adeguare la Convenzione ai recenti sviluppi in sede internazionale, in particolare in ambito OCSE, in merito ai nuovi standard di cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali.
Secondo l’articolo 2, la Convenzione si applica alle imposte sul reddito, intendendosi per queste ultime le imposte prelevate sul reddito complessivo o su singole categorie di reddito (ad esempio il reddito da lavoro dipendente), ivi incluse le imposte sulla vendita di beni e sui plusvalori.
 
Il credito d’imposta, mezzo per eliminare la doppia imposizione
Secondo quanto previsto dall’articolo 23, invece, il metodo prescelto dagli Stati per eliminare la doppia imposizione è il meccanismo del credito d’imposta. Pertanto, lo Stato di residenza del contribuente potrà includere a tassazione i redditi del proprio residente prodotti nell’altro Stato contraente. Tuttavia, nel calcolare le imposte dovute su tali redditi, lo Stato dovrà riconoscere al proprio residente un credito d’imposta pari alle imposte scontate nello Stato della fonte, nei limiti dell’ammontare dell’imposta che sarebbe attribuibile ai predetti elementi di reddito nel predetto Stato di residenza (cd. credito d’imposta ordinario).
 
La risoluzione delle controversie tra i due Stati
In tema di procedure amichevoli, la Convenzione già nella sua originaria formulazione del 2002, si discostava dall’allora vigente testo OCSE. E questo perché prevedeva un’innovativa formulazione dell’articolo 25 con previsione di un ‘obbligo di risultato’ a carico delle Amministrazioni fiscali. La procedura amichevole è un meccanismo di confronto tra gli Stati contraenti, attivabile normalmente su istanza del contribuente che lamenti un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione, finalizzata a raggiungere una ‘amichevole composizione’ della controversia e relativa all’imposizione dell’istante.
La Convenzione tra San Marino e l’Italia nel disciplinare le procedure amichevoli prende a riferimento quanto previsto sul tema da un accordo multilaterale operante tra gli Stati UE, la Convenzione arbitrale 90/436/EEC. Infatti, come previsto dalla Convenzione arbitrale, che concerne l’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica di utili d’imprese associate in tema di tranfer pricing, nella Convenzione Italia-San Marino è previsto a carico degli Stati contraenti un termine biennale per il raggiungimento di un accordo. In assenza si procede a istituire una Commissione arbitrale, con l’incarico di emettere un parere, vincolante, sul metodo di eliminazione della doppia imposizione.
 
Lo scambio di informazioni, strumento principe per la lotta alle frodi 
L’articolo 26, tra le disposizioni contenute nella Convenzione, disciplina lo scambio di informazioni e assume un’importanza centrale, tenuto conto della funzione che tale strumento sta assumendo oggi nella cooperazione internazionale tra gli Stati per la prevenzione delle frodi.
La formulazione dell’articolo 26 è stata oggetto di profondi interventi nell’ambito del protocollo di modifica della Convenzione siglato nel 2012 che ha allineato il testo alla versione più attuale del corrispondente articolo del Modello OCSE. In particolare il nuovo articolo 26  della Convenzione riduce fortemente la possibilità per lo Stato a cui sono richieste le informazioni di rifiutare lo scambio. In base alla nuova formulazione dell’articolo, lo Stato a cui è effettuata una richiesta di informazioni dovrà ottemperare l’obbligo di cooperazione amministrativa anche qualora non abbia un proprio interesse a reperire le informazioni richieste ovvero quando siano detenute da banche, altri istituti di credito, delegati, agenti e fiduciari.
Infine, sul fronte dello scambio di informazioni, va rilevato che, in seno al G8 e al G20, si sta delineando un rafforzamento dello scambio automatico, che potrebbe affermarsi quale nuovo standard internazionale di cooperazione tra Amministrazioni fiscali. Non si può pertanto escludere in futuro una ulteriore rimodulazione dei rapporti tra San Marino e l’Italia improntati a un potenziamento dell’articolo 26 della Convenzione in tal senso. Inoltre, un potenziamento dello scambio di informazioni tra l’Italia e San Marino potrebbe essere realizzato a seguito della revisione dell’accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio in vigore tra i paesi dell’Unione europea e i cinque Paesi terzi controparti dell’accordo (Svizzera, Liechtestein, Monaco, Andorra e San Marino). Il mandato per la negoziazione delle nuove condizioni della cooperazione fiscale sulla tassazione del reddito da risparmio con i cinque Paesi terzi è stato conferito alla Commissione europea dal Consiglio ECOFIN del 14 maggio.
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