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Slovacchia

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Slovacchia

 

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Dopo la riforma fiscale del 2004, anno in cui è entrata a far parte dell'Unione europea, lo Stato ha adottato un sistema di tassazione semplificato con aliquota unica al 19% (flat tax) per le persone fisiche, le società e ai fini Iva. Si applica alle persone fisiche: se fiscalmente residenti, cioè che soggiornino per almeno 183 giorni nella Repubblica slovacca, sono assoggettate a tassazione per tutti i redditi prodotti (principio della tassazione mondiale); se non residenti sono tassate limitatamente ai redditi prodotti nel territorio. Si considerano prodotte nel territorio dello Stato le seguenti categorie di reddito:

  • da lavoro dipendente;
  • d'impresa, di lavoro autonomo, da prestazione di servizi o di consulenza e attività assimilate;
  • corrisposti da una stabile organizzazione di una società estera;
  • da capitale e altri redditi.

Sono previste numerose forme di deduzioni dal reddito complessivo delle persone fisiche, con alcuni limiti per i redditi da lavoro dipendente per i quali sono deducibili soltanto i contributi per la previdenza sociale obbligatoria e i contributi per l'assicurazione sanitaria versati dal lavoratore.
È possibile effettuare la destinazione del 2% dell'imposta ad organizzazioni non-profit slovacche (ad es. fondazioni benefiche, associazioni religiose) che soddisfano determinate condizioni.
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo.

Imposta sulla proprietà
I redditi provenienti da terreni, fabbricati e immobili sono soggetti ad imposta sulla proprietà e hanno carattere locale. Soggetti passivi d'imposta sono i proprietari o coloro che detengono un diritto reale di godimento sulla stessa. L'imposta sui terreni prevede un'aliquota minima, stabilita dal Comune di competenza, dello 0.25% della base imponibile; l'aliquota ordinaria dell'imposta sui fabbricati è fissata invece in 0.033 per metro quadrato del piano terra occupato dal fabbricato in questione. L'aliquota dipende naturalmente dal tipo di fabbricato, dal numero dei piani e dal Comune di residenza; quanto, infine, agli appartamenti, l'imposta si determina moltiplicando l'aliquota di 0.033 per metro quadrato dell'area calpestabile dell'immobile.

Imposta sul reddito delle società
Sono considerati soggetti passivi d'imposta:

  • le società fiscalmente residenti, cioè che sono costituite o hanno sede amministrativa in Slovacchia, per i redditi ovunque prodotti;
  • le stabili organizzazioni di società non residenti, limitatamente ai redditi prodotti in Slovacchia;

La base imponibile è determinata apportando all'utile o alla perdita derivante dal conto economico, redatto secondo i principi contabili nazionali, le variazioni previste dalla norme fiscali. Per le società che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali sono previste metodologie di calcolo della base imponibile diverse.
L'aliquota d'imposta, come sopra ricordato, è del 19%. Una peculiarità del sistema fiscale è che non è prevista la tassazione di gruppo. Quindi non può essere predisposto un bilancio consolidato e ciascuna società del gruppo è tenuta a presentare una dichiarazione dei redditi autonoma.
L'imposta dovuta può essere versata in un unico pagamento, se il debito d'imposta precedente è inferiore a € 1,659.70, in rate trimestrali se il debito d'imposta precedente è compreso tra € 1,659.70 e € 16,596.96, e in rate mensili, se il debito d'imposta precedente è stato superiore a € 16,596.96 . La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro tre mesi dalla fine del periodo di imposta.
Non sono soggetti a tassazione:

  • i dividendi maturati e pagati dopo il 1° gennaio 2004;
  • i redditi derivanti da successioni e donazioni;
  • i redditi derivanti da acquisizione di nuove azioni per un aumento di capitale sociale da utili non distribuirti o da fusioni e scissioni.

Gli interessi, invece, sono tassati al 19%. Tuttavia, in applicazione della direttiva su royalties e interessi, recepita dalla normativa fiscale slovacca, sono esenti i redditi da interessi, prestiti e obbligazioni corrisposti da società slovacche a omologhe residenti nell'Unione europea; stesso trattamento di favore spetta ai pagamenti di royalties a beneficiari residenti sempre nella Ue.
Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, il contribuente può riportare le perdite fiscali per un massimo di cinque o sette periodi d'imposta consecutivi, rispettivamente se prodotte entro il 31 dicembre 2009 o dopo tale data; questa operazione è consentita a partire dal periodo d'imposta immediatamente successivo a quello in cui la perdita è stata prodotta.
L'ammortamento fiscale è generalmente ammesso per le spese sostenute relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le prime, in particolare, sono classificate secondo quattro gruppi distinti a cui si applicano differenti periodi di ammortamento fiscale che vanno da uno a venti anni, in relazione alla natura del bene considerato. Il sistema prevede che le plusvalenze siano incluse nella base imponibile.
Dal 1° gennaio 2010 è stata introdotta una apposita disciplina in materia di trasferimento dei prezzi, che si applica alle transazioni intragruppo: la base imponibile è data dal valore di mercato o valore normale dei beni e/o servizi oggetto della transazione, cioè dal prezzo che sarebbe stato pattuito per transazioni similari da imprese indipendenti.

L'imposta sul valore aggiunto
La citata riforma del 2004 ha coinvolto anche il regime Iva, secondo il quale sono soggetti passivi d'imposta coloro che, nell'esercizio d'impresa, arti o professioni, operano nel territorio dello Stato anche tramite stabile organizzazione. Sono, quindi, obbligati alla registrazione ai fini Iva i contribuenti con volume d'affari pari a 49.790,00 euro relativo ai precedenti 12 mesi consecutivi. A decorrere dal 1° aprile 2009 è consentito alle società che liquidavano Iva di gruppo di registrarsi come singoli contribuenti Iva così che le transazioni all'interno del gruppo non sono soggette all'imposta.
Il regime Iva prevede, a partire dal 2011, l'applicazione di un'aliquota ordinaria del 20% per le transazioni che riguardano la maggior parte dei beni e servizi, comprese le importazioni. Viene applicata inoltre un'aliquota ridotta del 10% alle transazioni riguardanti  alcuni generi considerati di prima necessità, ai prodotti farmaceutici, all'editoria e, comunque, a tutti i prodotti indicati nell'appendice 7 della relativa legge Iva.
Se il volume d'affari annuale è superiore a 331.939,00 euro la liquidazione periodica Iva avviene su base mensile; se il volume è inferiore a tale soglia la liquidazione è trimestrale, salvo diversa opzione del contribuente. Quest'ultimo è tenuto in ogni caso al versamento dell'imposta entro 25 giorni dalla fine del periodo di riferimento.
L'aumento previsto dell'aliquota Iva ordinaria (che passa dal 19% al 20%), in vigore dal 1 gennaio 2011, è parte del pacchetto di consolidamento predisposto dal Governo slovacco, che ha promesso di mantenere la nuova aliquota soltanto temporaneamente, fino a quando il disavanzo pubblico non rientri sotto il 3% del Patto di stabilità, il che dovrebbe avvenire secondo i piani dell'Esecutivo nel 2013.





Capitale: Bratislava
Lingua ufficiale: slovacco
Moneta: corona slovacca
Forma istituzionale: repubblica parlamentare
Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione firmata a Praga il 5 maggio 1981 e ratificata con legge n. 303 del 2 maggio 1983
Con legge n. 71 del 29 maggio 2009 è stata ratificata l'adesione della Repubblica ceca, della repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,  della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della repubblica di Polonia, della repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (l'accordo è entrato in vigore il 24 giugno 2009).
Accordo per lo scambio di informazioni e per l’effettuazione di verifiche fiscali simultanee firmato a Roma il 22 aprile 1997.

 

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