In una mia precedente pubblicazione su Urban Post abbiamo parlato della tassazione sui dividendi esteri in capo alle persone fisiche dopo la riforma del 01.07.2014 al Decreto Legge n.66 del 24.04.2014.
In questa pubblicazione analizziamo la differente tassazione dei dividendi esteri in capo alle società da quelli in capo alle persone fisiche per meglio comprendere la differenza di trattamento fiscale.
Le quote di partecipazioni delle società di capitali non vengono distinte in qualificate e non qualificate come quelle delle persone fisiche. Ed è per questo motivo che il trattamento fiscale è uguale a prescindere la quota di partecipazione della società.
Per le società di capitali i dividendi su partecipazioni societarie di società italiane o estere concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires solo per il 5%.
Quindi se ne deduce che il trattamento è molto vantaggioso rispetto alle persone fisiche che devono considerare una base imponibile del 49,72% se trattasi di quote di partecipazione qualificata.
Ed è proprio per questo motivo che molti imprenditori devono riconsiderare la scelta di far detenere le proprie quote societaria ad Holding Estere Offshore, evadendo una tassazione che spesso è bassa, cadendo nel reato di esterovestizione.
Oggi se un imprenditore analizza attentamente quanto ho appena riportato in questo articolo, potrebbe riconsiderare la propria posizione e le proprie quote di partecipazione, passando da una situazione ombra alla luce del sole, sottoponendo i dividendi esteri ad una imposizione fiscale più gradita.
Perché costituire Offshore? Perché cadere nel reato di esterovestizione? Perché evadere? Perché non avere la libertà di poter spendere liberamente i capitali guadagnati?
L'invito che faccio a tutti gli imprenditori e analizzare più approfonditamente i propri obiettivi affinché gli utili ottenuti possano essere spesi liberamente dai propri asset societari.
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