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Aggredibili dall’Agenzia delle Entrate Riscossione i beni del Fondo Patrimoniale

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Aggredibili dall’Agenzia delle Entrate Riscossione i beni del Fondo Patrimoniale
La condizione di pignorabilità non è legata alla natura dell'obbligazione, ma alla causa che ha generato l'obbligazione rispetto alle esigenze familiari. Questa è la conclusione cui la Corte di Cassazione è giunta con la sentenza n.20998 del 23/08/2018. Infatti la sentenza ammette l'iscrizione ipotecaria (ex articolo 77 del DPR 602/73) sui beni facenti parte del Fondo Patrimoniale sempre che l'obbligazione tributaria sia "strumentale ai bisogni della famiglia". L'errore che commettono molte famiglie sta nel ritenere "inviolabile" ed "inattaccabile" il Fondo Patrimoniale costituito, giustamente, a tutela degli interessi della famiglia.

Perché e quando un Fondo Patrimoniale diventa "violabile"?

L’articolo 170 del codice civile stabilisce a chiare lettere: "L'esecuzione sui beni del Fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia." Quando si riceve una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, oppure per omesso pagamento dei tributi locali, si commette un grave errore se si pensa che questi debiti, estranei all’immobile, non possano superare l’articolo 170 del codice civile. La Corte di Cassazione ha ribadito che, quando l’obbligazione tributaria (sanzione, multa) sia strumentale ai bisogni della famiglia (una famiglia utilizza l’autovettura, una famiglia utilizza l’abitazione, utilizza i servizi di raccolta differenziata, ecc.), oppure quanto il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, il Fondo Patrimoniale può essere oggetto di iscrizione ipotecaria. Per meglio apprezzare questo orientamento potete approfondire le sentenze di Cassazione n.4011/2013, 15886/2014, 2970/2013, 1295/2012, 5684/2006. In conclusione, il debitore deve dimostrare al creditore la regolare costituzione del Fondo Patrimoniale, la sua opponibilità al creditore e che il debito sia stato contratto estraneo ai bisogni della famiglia.
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