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Cosa sono le Società di Investimento Semplici (dette SIS)

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Cosa sono le Società di Investimento Semplici (dette SIS)
La SIS (Società di Investimento Semplice) è un nuovo veicolo di investimento societario finalizzato alla gestione collettiva del risparmio introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 27 del Decreto Crescita (DL 34/2019) convertito con modificazione della Legge 58/2019. La legge di conversione ha operato un rilevante ampliamento dell’operatività delle SIS, rispetto a quanto era stato originariamente previsto nel Decreto Crescita, in quanto ora è disposta la possibilità di partecipare al capitale delle SIS anche ai clienti retail, oltre che per gli operatori professionali. La SIS è stata pensata dal legislatore per dare impulso al settore del venture capital ed è stata finalizzata, in particolare, a supportare le PMI (piccole e medie imprese) non quotate che si trovino in fase di avvio della loro attività, con uno strumento ad hoc, connotato da snellezza e semplicità operativa, il quale faciliti la raccolta dei capitali occorrenti. La SIS è, dunque, un veicolo di investimento al quale il legislatore riserva il beneficio di alcune agevolazioni operative in considerazione delle sue dimensioni ridotte e dei vincoli imposti alla sua operatività. La SIS, infatti, rientra fra i gestori di fondi di investimento alternativi, disciplinati, tra l’altro, dalla direttiva 2011/61/UE (nota come direttiva AIFIM). Ebbene, nel margine di discrezionalità che la direttiva 2011/16 UE ha concesso per la definizione del regime applicabile ai "GEFIA sotto soglia", si inseriscono anche le disposizioni dettate dal Decreto Crescita al fine di delineare, per le SIS, una disciplina rispetto a quella applicabile ai gestori di fondi di investimento alternativi. La SIS deve essere costituita in forma di SICAF (Società di Investimento per Azioni a Capitale Fisso). Per SICAF si intende l’Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) chiuso:
  1. Costituito in forma di società per azioni a capitale fisso;
  2. Con sede legale e direzione legale in Italia;
  3. Avete come “oggetto” esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.
Per OICR, a sua volta, si intende l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio il cui patrimonio:
  1. È raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di azioni o quote;
  2. È gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi.
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