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Società semplici, Proteggi il Patrimonio, NE SIETE CERTI?

7 minuti di lettura
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"Caro creditore, grazie alla mia Società Semplice, strutturata da un team di esperti che operano in tutta Italia, le tue azioni nei miei confronti sono limitate."
 

"Sfortunatamente, la realtà dei fatti è diversa."

Ricordiamoci che le società semplice sono disciplinate dagli articoli che vanno dal 2251 del c.c. al 2290 del c.c..
Alcuni articoli nel loro interno contengono le seguenti frasi "se non è convenuto diversamente", "salvo diversa pattuizione", "salvo patto contrario", "In mancanza di diversa disposizione", ci permette di andare in deroga alla norma civilistica.

Analizzando l'articolo 2289 del c.c., non si enuncia la possibilità di andare in "deroga" alla determinazione del valore della quota da liquidare al socio per (recesso, esclusione, morte). Pur rientrando lo stesso articolo tra i "diritti patrimoniali", quindi, derogabili all'unanimità dai soci con una specifica pattuizione inclusa nel contratto di società semplice o in forza di un accordo successivo, tale tesi non è completamente accolta dalla giurisprudenza.

Alcune sentenze di Cassazione hanno validato, parzialmente la sua derogabilità:

  • Cass. civ., 10/07/1993, n. 7595 (esclusione dell'avviamento)
  • App. Firenze, 20/06/2019, n. 1515 (esclusione delle sopravvenienze passive)
  • Trib. Roma, 27/08/2018, n. 16614 (rateizzazione della quota da liquidare in un termine differente con un termine più lungo)
  • Trib. Catania, 24/04/2020, n. 1413; Cass. civ., 30/10/2019, n. 27768 (preventiva escussione)
     

Un altro elemento dell'autonomia finanziaria, sebbene non perfetta, nelle società di persone, è che i creditori dei soci individuali, che hanno crediti legati a questioni personali dei soci, non possono prendere direttamente i beni della società per saldare i debiti. 

Si ricorda che non si può saldare un debito che qualcuno ha con la società usando un credito che questa persona ha nei confronti di un socio della società stessa (articolo 2271 del codice civile).

In linea generale, il creditore particolare del socio non può prendere la quota del socio in una società di persone, come la società semplice, per riscuotere un debito mentre la società è ancora attiva, anche se questa idea non è accettata da tutti.

La tutela delle pretese e aspettative del creditore particolare del socio è rimessa, al disposto di cui all’art. 2270 co. 1 c.c. - applicabile sia alle società semplici che alle altre società di persone - che stabilisce che il creditore particolare, finché dura la società, può:

- far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore;

- compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione.

In riferimento alla società semplice, escludendo le S.a.s. e le S.n.c., è consentito al creditore particolare del socio di chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del socio debitore, ove gli altri beni di quest’ultimo siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti (art. 2270 co. 2 c.c.).

Perché sono escluse le S.a.s e le S.n.c.? Si ricorda che il principio dell’autonomia patrimoniale della società di persone è significativamente rafforzato nel senso della tutela del capitale sociale, prevedendo che il creditore particolare del socio non possa, finché dura la società, chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore, e ciò neppure quando risulti l’insufficienza degli altri suoi beni a soddisfare il suo credito (art. 2305 c.c.). Pertanto un ultima arma a disposizione del creditore particolare del socio è:

  • far valere i suoi diritti sugli utili eventualmente spettanti al socio debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante al medesimo nella liquidazione (art. 2270 co. 1 c.c.);
  • ottenere la liquidazione della quota del socio debitore soltanto alla scadenza del termine di durata della società fissato nell’atto costitutivo, ovvero in caso di proroga della società (art. 2307 c.c.) (Trib. Mantova 29.3.2011).

In caso di proroga della durata della società, il creditore particolare del socio ha facoltà di opporsi giudizialmente alla proroga stessa, entro tre mesi dalla relativa iscrizione (art. 2307 co. 1 c.c.).

Il creditore fa valere il suo diritto di contestazione presentando una denuncia ufficiale in tribunale, citando sia il socio che deve il denaro sia la società stessa, in un processo legale standard.

La sentenza di accoglimento dell’opposizione ha natura costitutiva, facendo sorgere in capo alla società l’obbligo di liquidare la quota del socio debitore al creditore opponente; la quota dovrà essere liquidata entro tre mesi dalla notificazione della sentenza (art. 2307 co. 2 c.c.). Qualora l’opposizione non venga proposta nel termine, ovvero venga rigettata, la proroga diverrà operativa anche nei confronti del creditore particolare, che dovrà attendere lo spirare del nuovo termine per potersi nuovamente attivare per la liquidazione della quota del suo debitore.

Se la società si è automaticamente prolungata senza un annuncio ufficiale, il creditore di un socio può chiedere direttamente alla società di pagare ciò che gli è dovuto dalla quota del socio debitore, senza bisogno di rivolgersi al tribunale (articolo 2307 comma 3 e articolo 2270 comma 2 del codice civile).

Il socio nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota è escluso di diritto dalla società (art. 2288 co. 2 c.c.).

Per concludere l'articolo 2270 del codice civile dice: c.1) Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione. c.2) Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

La norma tratteggia una delle più importanti caratteristiche che contribuiscono a differenziale la posizione del socio di società semplice dal socio di s.n.c. o s.a.s. sotto il profilo dei rapporti esterni; 
i creditori particolari dei soci di società semplice possono infatti richiedere in ogni momento la liquidazione della quota del socio, provocandone l'automatica esclusione dalla compagine sociale, ai sensi dell'art. 2088 co. 2.

La norma conferma dell’autonomia patrimoniale, seppur imperfetta, di cui gode la società semplice, ed il creditore particolare del socio non può in ogni caso aggredire il patrimonio della società, che rimane autonomo e distinto da quello del socio, bensì avrà la facoltà di:

  • Soddisfarsi sulla quota di utili spettanti al socio, purché il diritto agli utili sia già sorto in capo al socio (quindi, in seguito all’approvazione del rendiconto);
  • Compiere atti conservativi (in particolare il sequestro conservativo) sulla quota di liquidazione spettante al socio, ovvero sia sulla somma in denaro da corrispondersi al socio al termine del procedimento di liquidazione. Tuttavia, come osservato in giurisprudenza, essa non potrà essere sequestrata e/o espropriata qualora lo statuto non preveda la libera trasferibilità delle partecipazioni, in quanto si determinerebbe una indebita modifica della compagine sociale.
  • Chiedere in ogni tempo la liquidazione della partecipazione del socio: a differenza di quanto prescritto all’art. 2268, però, la legge impone al creditore di provare l’incapienza patrimoniale del socio, non la semplice difficoltà di liquidare i beni che lo compongono.

Questa possibilità distingue nettamente le società semplici dalle s.n.c. e s.a.s., dove il creditore di un socio non può chiedere la liquidazione della sua quota finché la società non viene sciolta.

In conclusione, è essenziale sfatare alcuni miti riguardanti la Società Semplice.

  • Primo, l'idea che essa funga da cassaforte inespugnabile per i beni di famiglia è, purtroppo, un'affermazione ingannevole.
  • Inoltre, inserire nel contratto di società semplice clausole che contraddicono i principi obbligatori del diritto italiano porta alla creazione di norme che non hanno alcuna applicazione pratica.
  • La navigazione attraverso queste complessità legali richiede l'esperienza e la conoscenza di professionisti che si dedicano a questa materia da anni.

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