Tra gli istituti giuridici afferenti al Wealth Management ve ne sono alcuni di particolare interesse; oggi parleremo delle Società Fiduciarie.
L’amministrazione fiduciaria di beni è un’attività prevista dal nostro ordinamento dalla Legge n.1966 del 1939 (GU Serie Generale n.7 del 10/01/1940), che enuncia: «sono società fiduciarie e di revisione quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni».
Quindi, in sostanza, la società fiduciaria svolge l’attività di amministrazione di beni; i beni amministrati sono e rimangono di proprietà dei terzi.
Il mandato fiduciario è lo strumento giuridico (contratto) che consente di: trasferire la proprietà formale e l’amministrazione di strumenti finanziari e beni da un soggetto, il Fiduciante, ad una società, la Fiduciaria.
Si tratta di un contratto atipico e l’istituto di riferimento è quello del mandato senza rappresentanza. Come il mandatario, la società fiduciaria opera in nome e per conto proprio, ma nell’esclusivo interesse del Fiduciante (mandante) in capo al quale permane la proprietà dei beni, trasferendosi in capo alla società fiduciaria la sola legittimazione, acquisendone così la sola disponibilità.
All’atto della sottoscrizione del mandato fiduciario, il fiduciante dovrà:
dichiarare di non essere un soggetto fallito;
che i beni da amministrare sono di sua esclusiva proprietà;
pagare il compenso alla società fiduciaria; anticipare una provvista fondi.
I beni oggetto del mandato fiduciario possono essere: disponibilità liquide, certificati di deposito, titoli si stato, quote di fondo comuni di investimento, contratti di gestione patrimoniale, polizze assicurative, azioni ed obbligazioni, opere d’arte; no immobili!
Non sono presenti limiti dimensionali, né minimi né massimi, ai beni che possono essere intestati alla Società Fiduciaria.
Con il Decreto Legislativo n. 141/2010 è stato modificato l’art. 199 del Testo Unico della Finanza: infatti, le società fiduciarie hanno ottenuto l’iscrizione all’Albo, ex art. 106 TUB, come intermediari finanziari di “primo livello” ai fini dell’applicazione della normativa antiriciclaggio alle quali si applica l’obbligo semplificato di adeguata verifica della clientela.
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