La Legge 21 febbraio 2014, n. 9 ha attribuito una competenza esclusiva a determinate Sezioni Specializzate in materia di impresa in caso di controversie in cui sia parte una società straniera per questioni relative a proprietà industriale, diritto d’autore, diritto antitrust e diritto societario (escluse le società di persone). Già nell'ambito del decreto «del fare», il Governo, per aumentare la competitività del nostro sistema giudiziario e contribuire ad attrarre investimenti dall'estero, aveva proposto di assorbire nei tribunali di Milano, Roma e Napoli tutte le cause che avessero come parte una società senza stabile organizzazione in Italia. Tale proposta però venne, fortunatamente, accantonata nel corso del cammino parlamentare, considerato peraltro che alcuni di quei fori presentano patologiche disfunzioni e lentezze nella gestione dei processi. Il D. Lgs. 168/2003, come è noto, ha istituito presso i tribunali e le corti d’appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia Sezioni specializzate in materia di impresa; Le predette Sezioni specializzate in materia di impresa sono inderogabilmente competenti a conoscere le questioni in materia di proprietà industriale, diritto d’autore, diritto antitrust, appalti pubblici e diritto societario. La competenza territoriale è inderogabile ed attrae anche le cause connesse a quelle precedenti. La principale conseguenza derivante dall'introduzione di siffatte disposizioni normative è pertanto una riduzione a undici degli uffici giudiziari competenti a trattare delle controversie in materia di proprietà industriale, diritto d’autore, diritto antitrust e diritto societario allorquando sia parte una società estera rispetto a quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs. 168/2003. Scendendo ad esaminare più nel dettaglio la disposizione introdotta, risulta che la regola della competenza speciale trova applicazione:
La novella specifica inoltre che la competenza speciale non è derogata neppure in caso di giudizio instaurato nei confronti di più parti, cioè nel caso di più convenuti. Pertanto, se le altre parti convenute in giudizio unitamente alla società con sede all'estero sono di nazionalità italiana, prevarrà comunque la competenza inderogabile individuata dal novellato articolo 4, comma 1-bis, D. Lgs. 168/2003. Nulla viene detto, nemmeno, nel caso in cui la società estera venga chiamata in causa come terzo o voglia intervenire volontariamente nel processo. Nuova competenza territoriale Il decreto Destinazione Italia ha introdotto un nuovo comma 1-bis all'articolo 4 del D. Lgs. 168/2003 le seguenti undici Sezioni specializzate in materia di impresa:
La nuova competenza territoriale si applica a tutti i giudizi civili instaurati dal 22 febbraio 2014.