Assicurarsi sempre che l'acquirente europeo sia in regola con l'iscrizione VIES (Vat Information Exchange System) o che non sia cessato. Cosa succede se l'acquirente europeo non è iscritto al VIES?
Con la sentenza 15639 del 24 luglio 2015 la Cassazione ha definitivamente fatto chiarezza sul comportamento che l'imprenditore deve adottare nei confronti degli operatori europei. In poche parole che sia un cliente oppure sia un fornitore è bene accertarsi che l'operatore sia iscritto al VIES oppure non abbia cessato l'attività.
Ricordiamo ai lettori, che esistono casi di imprese europee che pur non iscritte al VIES possono operare in virtù di speciali leggi nei regimi forfettari, parliamo di casi rari e di casi che vanno comunque approfonditi chiedendo spiegazioni all'operatore.
Infatti la sentenza ribadisce che l'applicazione del regime di non imponibilità Iva nella cessione intracomunitaria è plausibile solo nel caso in cui vi siano i presupposti ed i requisiti sostanziali e che l'omessa vigilanza non è un attenuante.
Infatti la sentenza ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate permettendole di recuperare l'Iva che il contribuente non ha mai incassato e penso che mai incasserà.
Una sentenza che spiazza il contribuente italiano, sempre meno tutelato dal Ministero delle Finanze e dal sistema fiscale e digitale presente nel nostro paese.
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