Sempre più spesso si ricorre alle cosiddette "vendite a catena", nelle quali a livello di cessione vi sono tre attori A—B—C, mentre la spedizione e il trasporto avvengono direttamente tra A—C.
Da un punto di vista territoriale si evince un unico movimento intracomunitario dei beni, ed è per questo motivo che può essere imputato ad una delle 2 cessioni successive.
Infatti l'articolo 8, par. 1, lettera a) e b), IV Diretica CEE, ora articolo 32, comma 1, Direttiva n.2006/112/CE stabilisce che il luogo di tale cessione si considera situato nello Stato membro di partenza della merce, mentre il luogo dell'altra cessione si considera situato nel luogo in cui i beni si trovano al momento della consegna; tutto questo ribadito dalla sentenza della causa C-245/04 del 06 aprile 2006.
È dunque importante verificare se il trasporto è a carico del primo soggetto cedente A, oppure dell'intermediario B. In base ai diversi casi nascono distinzioni ai fini IVA e diritti di esenzione IVA, che sono totalmente differenti, vedi la sentenza alla causa C-628/16 del 21 febbraio 2018.
Onde evitare di commettere errori in ambito intracomunitario è sempre consigliabile consultare un Esperto di Fiscalità Internazionale.
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