Imprenditori, sostenete ogni anno ingenti spese di ricerca e sviluppo?
Sebbene la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha modificato in via peggiorativa la disciplina, la possibilità di beneficiare del credito d’imposta ricerca e sviluppo è tutt’ora reale. Di seguito una panoramica delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019.
L’art. 1 co. 70-72 della Legge di bilancio 2019 ha modificato la disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013. Le modifiche apportate riguardano i profili dell’agevolazione che saranno di seguito analizzati; rimangono invariati, invece, i presupposti applicativi e la natura incrementale della stessa.
Rimodulazione della misura dell’agevolazione
Dal periodo d’imposta 2019, la misura del credito d’imposta è distinta in base alla tipologia di costi. In linea generale, le spese di ricerca e sviluppo potranno beneficiare della misura del 25% (e non più del 50% pre-modifiche delle Legge di Bilancio 2019). La misura del 50% si applica soltanto per
(i) le spese relative al personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (lett. a) dell’art. 3 co. 6 del DL 145/2013) e
(ii) i contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparanti nonché con start-up e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta purché non appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa.
Obbligo di certificazione contabile e della relazione tecnica
Dal periodo d’imposta 2018 e quindi già con riferimento al credito maturato nel 2018, la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d’imposta, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinata al rilascio della certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa da parte
(i) di un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti o
(ii) dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti per tutte le per le imprese obbligate per legge alla revisione legale dei conti.
Il nuovo comma 11-bis dell’art. 3 del DL 145/2013 dispone inoltre che, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione.
Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, la suddetta relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del DPR 27 dicembre 2000 n. 445.
Hai bisogno di una consulenza? Proteggi il tuo patrimonio e costruisci il futuro con scelte consapevoli.
Unisciti ai miei Canali Telegram e WhatsApp per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo sul Blog e altre informazioni riservate solo agli iscritti.