L'istituto giuridico dei Vincoli di Destinazione del nuovo articolo 2645 ter del codice civile vuole tutelare determinati beni immobili e beni mobili registrati a favore di beneficiari che siano meritevoli di tutela per un legittimo bisogno. Quindi la finalità del Vincolo di Destinazione è garantire un beneficio ad un soggetto meritevole di tutela. Infatti il Vincolo di Destinazione è nato per tutelare e garantire i bisogni a persone deboli come i portatori di handicap, anziani, persone disagiate, ecc. Con il Vincolo di Destinazione i beni oggetto del presente istituto giuridico sono isolati dal patrimonio del proprietario attraverso la trascrizione nei pubblici registri, sottraendosi dalle vicende personali del proprietario. Quindi anche in questo istituto la segregazione è netta. Il Vincolo di Destinazione da un punto di vista temporale ha una durata massima di 90 anni oppure la vita del beneficiaio; successivamente il bene ritorna al proprietario originale o ai suoi eredi oppure agli eredi beneficiari di un testamento. È importante la meritevolezza di tutela per cui l'istituto giuridico deve:
È altresì importante la destinazione effettiva del bene, che non deve creare vincoli simulati per distrarre il bene stesso dai creditori. In riferimento alla meritevolezza del Vincolo di Destinazione le principali ipotesi di valido utilizzo dell'istituto giuridico sono:
Si ricorda il Vincolo di Destinazione ex art. 2645 ter del c.c. è un negozio che realizza una deroga al principio della responsabilità patrimoniale dettato dall'articolo 2740 comma 1 del c.c. È importante non utilizzare questo istituto giuridico per "nascondere" ai creditori patrimonio aggredibile in quanto l'articolo 2929-bis del codice civile lascia ampio potere ai creditori di agire in esecuzione forzata quando gli atti di disposizione di un Vincolo di Destinazione sono compiuti successivamente al sorgere del credito.