L'articolo 169 del codice civile dispone che per
la vendita, l'ipoteca ed il vincolo dei beni presenti nel Fondo Patrimoniale sia necessario il consenso di entrambi i genitori e, se vi sono figli minorenni, è necessaria l'autorizzazione giudiziale del Tribunale di competenza, che rilascerà parere positivo soltanto nei
casi di necessità o utilità evidente.
Dalla norma è evidente l'
inderogabilità alla volontà congiunta dei genitori,
salvo la presenza di una
specifica deroga che dovrà essere inserita
nell'atto costitutivo del Fondo Patrimoniale, come anche specificato dal Tribunale di Nola con ordinanza del 5 novembre 2014.
È opportuno precisare che la derogabilità alla volontà congiunta si riferisce alle azioni che possono compiere attivamente i coniugi e non alle azioni che possono compiere in caso di iniziative di terzi.
Volendo approfondire,
la necessaria autorizzazione giudiziale concessa dal Giudice nei casi di necessità o utilità evidente
è derogabile soltanto nel caso in cui sia
prevista nell'atto costitutivo del Fondo Patrimoniale, secondo l'ordinamento prevalente della giurisprudenza (vedasi Tribunale di Lodi 6 marzo 2009, Sentenza Tribunale di Milano 29 aprile 2010, Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Veneto).
In assenza di indicazione della deroga nell'atto costitutivo del Fondo Patrimoniale ai sensi dell'articolo 169 del codice civile,
sarà necessario rivolgersi al Tribunale dei Minori, e non al Tribunale Ordinario,
per l'autorizzazione alla alienazione del bene.
Non di rado potrebbe capitare di ricevere un diniego da parte del Notaio ad inserire una simile deroga nell'atto costitutivo; sarà
importante rivolgersi a Notai preparati e aggiornati su tale deroga al fine di poter costituire un Fondo Patrimoniale più agevole per la famiglia.
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