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Le Successioni Transnazionali ed il Regolamento Europeo 650 del 2012

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Le Successioni Transnazionali ed il Regolamento Europeo 650 del 2012
Il Regolamento Europeo 650/2012 ha iniziato a disciplinare tutti quei casi in cui la persona deceduta sia residente in un Paese diverso dal quello della propria cittadinanza, oppure possieda beni e conti correnti in più Stati, oppure abbia più cittadinanze. Le successioni transfrontaliere, infatti, erano originariamente disciplinate dal Diritto Internazionale Privato di ciascun Paese, con notevoli ricadute di conflitti tra le diverse norme.

Successioni transfrontaliere

Con l'introduzione del Regolamento UE del 4 luglio 2012 n.650 si è dunque iniziato un processo di armonizzazione della complessa situazione pregressa con una normativa unica, in vigore a partire dal 17 agosto 2015. A partire da tale data, perciò, le norme interne dei Paesi Europei — ad eccezione di Inghilterra, Irlanda e Danimarca — sono state superate e sostituite dal Regolamento in oggetto, fatte salve alcune norme interne di ordine pubblico. È il caso di ricordare che questo Regolamento non riguarda soltanto i cittadini europei, ma investe anche gli extracomunitari residenti in Europa o che posseggono beni o conti correnti nel territorio europeo.

Legge Applicabile

Il nuovo Regolamento UE si propone di facilitare l'individuazione della legge applicabile, individuando una legge unica, basandosi sul principio di unitarietà, competenza residuale della legge di residenza abituale e possibilità di scegliere la legge applicabile. Il Regolamento, però, attualmente non va ancora a disciplinare aspetti fiscali, che perciò rimangono di competenza dei singoli Stati. Il criterio della residenza abituale, disciplinato dall'articolo 21 del Regolamento, tende a legarsi fortemente con l'individuazione del Paese con cui il defunto aveva un collegamento stretto e stabile, applicando una valutazione complessiva sulla vita del de cuius, in relazione alla durata e alla regolarità del soggiorno, ai rapporti instaurati nel Paese, evitando di limitarsi alla residenza anagrafica. Esiste, comunque, la possibilità del de cuius di redigere un testamento scegliendo la legge del Paese applicabile, in modo espresso e con dichiarazione scritta e inequivocabile. Ad esempio: "Scelgo la Legge della mia cittadinanza " oppure "Scelgo la Legge Svizzera, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti al momento di apertura della mia successione". Ad ogni buon conto ed onde evitare errori o confusione, in questi casi è sempre bene affidarsi ad un serio professionista.

Patti successori

In Italia i patti successori sono vietati dalla normativa attuale, mentre nel Regolamento Europeo vigente il patto successorio è parte sostanziale ed integrante. Ciò perché nella quasi totalità dei Paesi Europei il patto successorio è ammesso. Stando a fonti qualificate, comunque, il Governo Italiano, prossimamente, varerà una serie di norme per regolamentare i patti successori, ma al momento lo Stato Italiano ha ancora il potere di ammettere che la violazione del divieto di patto successorio possa essere considerata operazione contrastante con l'ordine pubblico interno di uno Stato Membro e quindi disapplicabile. Non dimentichiamoci, del resto, che a livello comunitario il concetto di ordine pubblico interno è stato fortemente limitato, il che ben giustifica l'inserimento dei patti successori nel Regolamento Europeo. Anche il punto di vista del nostro diritto interno si sta sempre più orientando verso la tesi comunitaria, e questo rafforza ancor più la tesi che sostiene l'introduzione a breve dei patti successori anche in Italia.

Disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori

Si ricordi che le disposizioni ultime rimangono sempre quelle valide, in quanto viene comunque tutelato il volere del de cuius.

La tutela dei legittimari

L'articolo 23 del Regolamento Europeo disciplina le quote disponibili di legittima ed eventuali diritti. L'argomento è di forte contrasto in quanto alcuni Paesi europei lasciano una quota disponibile del 100% rispetto a quella molto più limitata dalla legislazione vigente del nostro Paese. Il Regolamento Europeo ha disciplinato la disapplicazione della quota disponibile al 100% del de cuius solo nel caso in cui vi sia incompatibilità con l'ordine pubblico. Viene da chiedersi, a questo punto, se nel nostro ordinamento la tutela dei legittimari rientri nel concetto di ordine pubblico. Un orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene di sì. Sta di fatto che tutto andrebbe valutato su un piano ben più ampio, come previsto dall'articolo 37 del Regolamento Europeo. Si pensi ad un cittadino greco, che risiede in Italia e detiene investimenti ed immobili in Inghilterra, il quale decida di applicare la legge inglese: in questo caso non vi sarebbe alcuna incompatibilità di ordine pubblico!

Gli Immobili

Il Regolamento Europeo evita di entrare in un "campo minato", lasciando immutate le regole, per ogni singolo Paese, per le opportune formalità pubblicitarie.

Conclusioni

Torneremo presto a parlare del Regolamento Europe n.650/2012, applicabile alle successioni, non appena avremo più giurisprudenza e prassi, con nuovi e puntuali aggiornamenti. Ad ogni modo sarà sempre meglio affidarsi ad un valido Consulente Patrimoniale per una corretta pianificazione successoria.
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