
Ogni opera d’arte racconta una storia, che lo Stato italiano può trasformare in una complessa vicenda fiscale.
Un collezionista sa bene che il patrimonio artistico costruito con passione e investimenti è un asset prezioso e vulnerabile.
Se manca una corretta pianificazione e protezione patrimoniale, la collezione rischia di essere disgregata tra gli eredi, svalutata da alienazioni forzate o, peggio ancora, colpita da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate basati su criteri interpretativi ambigui.
Chi vuole proteggere la propria collezione d’arte dal Fisco deve conoscere e muoversi con consapevolezza tra le sentenze della Cassazione del 2023, la storica riduzione dell’IVA al 5% dal luglio 2025 e, soprattutto, le novità del Decreto Legislativo 139/2024, che hanno reso il Trust lo strumento d’eccellenza per il passaggio generazionale delle opere d’arte.
La normativa tributaria italiana non contiene disposizioni specifiche che disciplinano in modo chiaro le cessioni di opere d’arte da parte di soggetti privati.
Questo vuoto normativo genera un quadro interpretativo complesso, dove il confine tra collezionismo legittimo e attività tassabile è sfumato e potenzialmente pericoloso per chi non adotta le giuste precauzioni.
La Corte di Cassazione, intervenuta con l’Ordinanza n. 6874 dell’8 marzo 2023, ha tentato di colmare questo silenzio legislativo, indicando i criteri e le linee guida fondamentali per comprendere quando la cessione di un’opera può considerarsi fiscalmente rilevante.
Questa pronuncia rappresenta il principale riferimento per orientarsi in questa materia, sebbene non costituisca una fonte normativa vincolante. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mantiene un certo margine di discrezionalità negli accertamenti e può discostarsi dagli orientamenti giurisprudenziali.
La Suprema Corte ci insegna che non è l’opera in sé a determinare la tassazione, ma l’animus di chi la possiede.
È qui che il Fisco interviene, cercando di ricondurre il collezionista in una delle tre categorie che definiscono il perimetro del prelievo fiscale.
Il mercante d’arte è il venditore professionale e abituale, assimilabile a un gallerista o antiquario, che acquista e vende opere con continuità e professionalità, con l’obiettivo principale di trarre profitto dall’incremento di valore.
In questo senso, il patrimonio artistico diventa “merce”, quindi l’attività si configura come un vero e proprio esercizio d’impresa. Ciò comporta l’obbligo di apertura della partita IVA. L’applicazione dell’IVA sulle cessioni (al 5% dal giorno 1 luglio 2025) e la tassazione del guadagno come reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 55 del TUIR.
Così facendo, il venditore può dedurre i costi sostenuti, incluso il prezzo di acquisto dell’opera.
Lo speculatore occasionale, figura spesso sottovalutata, è il venditore saltuario che acquista opere solo occasionalmente, ma con l’intento di rivenderle per ottenere un guadagno. In questo caso, il soggetto non è tenuto all’IVA, ma la plusvalenza realizzata deve essere dichiarata come reddito diverso, ai sensi dell’articolo 67 del TUIR e sarà soggetta a IRPEF. Anche un singolo affare di grande entità può far scattare la qualificazione, se il Fisco ravvisa un intento speculativo, con una tassazione progressiva che può avere un impatto superiore al 43%.
Il collezionista privato è l’appassionato di arte che acquista per interesse culturale o passione personale, senza intenzione immediata di rivendita a scopo di lucro. Attenzione, però, perché la qualifica di “collezionista” è uno status che va difeso attraverso prove documentali e comportamenti coerenti. Il Fisco, infatti, analizza la durata del possesso. Detenere un’opera per decenni è la prova regina di un intento culturale. Al contrario una rivendita rapida, l’uso di intermediari aggressivi o la frequenza eccessiva di operazioni sono segnali che attivano immediatamente la presunzione di commercialità.
La giurisprudenza ha individuato diversi fattori per determinare l’intento e la natura dell’attività del venditore privato.
Lo scopo dell’acquisto iniziale rappresenta il primo elemento di valutazione. Il soggetto ha acquistato l’opera per pura passione per il collezionismo o con l’intento di rivenderla a scopo di lucro?
La frequenza e il numero delle transazioni costituiscono un dato oggettivo. Le vendite sporadiche indicano occasionalità, mentre le vendite ripetute suggeriscono la sistematicità.
La durata del possesso prima della vendita è un fattore altrettanto rilevante. A tal proposito, detenere un’opera per molti anni è una scelta che caratterizza il collezionista, mentre acquistare e rivendere in breve tempo denota un chiaro intento speculativo.
Altresì importanti sono le attività svolte per facilitare la vendita. Se il soggetto pubblica annunci, partecipa a fiere o si rivolge a case d’asta per massimizzare il ricavato, può essere interpretato come un indizio di attività commerciale organizzata.
Anche le ragioni della cessione dell’opera d’arte hanno un peso notevole. Vendere per necessità personali, per finanziare un nuovo acquisto o per beneficenza sono motivazioni ben diverse dalla vendita effettuata solo perché il mercato è favorevole.
Un momento di particolare vulnerabilità, ma anche di grande opportunità, è rappresentato dal trasferimento delle opere d’arte a titolo gratuito. Le opere ricevute per successione o donazione godono di quello che definisco uno “scudo naturale”. In linea di principio, la vendita di un bene ereditato non configura un’attività commerciale, perché manca l’acquisto originario finalizzato al profitto. La legge vede in questa cessione una mera dismissione patrimoniale, un atto di gestione della ricchezza familiare che non genera reddito imponibile. Tuttavia, questo non significa che qualsiasi vendita post-donazione sia automaticamente immune da tassazione. Se il contesto complessivo tradisce un intento speculativo, ad esempio un erede che in breve tempo vende molte opere ereditate, il Fisco potrebbe comunque contestare la fattispecie.
La Legge delega per la riforma fiscale del 2023 (Legge n. 111/2023) ha riconosciuto la necessità di regole più chiare, prevedendo espressamente l’esclusione da tassazione delle vendite di opere acquisite per successione o donazione, trattandosi di mere dimissioni patrimoniali prive di carattere speculativo. Ciononostante, questi principi non sono ancora stati tradotti in norme concrete.
Il giorno 1 luglio 2025 è entrata in vigore una riforma di portata epocale: l’aliquota IVA per le cessioni e importazioni di opere d’arte, oggetti da collezionare e d’antiquariato è scesa dal 22% al 5%.
Introdotta dal Decreto Omnibus (D.L. 95/2025) in recepimento della Direttiva UE 2022/542, questa riforma non è solo un taglio di aliquota, ma mostra che l’Italia punta a diventare un hub internazionale per il collezionismo d’alto livello, rendendo competitivo il nostro mercato rispetto a piazze storicamente più vantaggiose.
Per il collezionista questo significa una maggiore liquidità del mercato e una riduzione dei costi d’ingresso e di uscita per le opere d’arte di pregio.
La nuova aliquota si applica a tutte le cessioni effettuate da soggetti IVA, comprese gallerie, mercanti, case d’asta e privati qualificati come tali, nonché alle importazioni da Paesi Extra-UE.
Questa riforma rappresenta una svolta significativa che può incentivare gli investimenti e favorire la competitività del sistema italiano nel panorama artistico internazionale.
Ma cosa accade quando la collezione d’opere d’arte deve essere trasmessa agli eredi?
Qui si apre il capitolo più dolente della protezione patrimoniale.
Le opere d’arte trasmesse per via ereditaria sono soggette ad imposta di successione, come gli altri beni che formano il patrimonio. Il valore imponibile è determinato assumendo il “valore venale in comune commercio” alla data di apertura della successione, ovvero il valore di mercato dell’opera al momento del decesso.
Lasciare che le opere rientrino nella successione ordinaria significa, quasi certamente, condannarle alla disgregazione.
La parcellizzazione del patrimonio artistico tra più eredi con interessi divergenti non porta solo a litigi familiari, ma a una drammatica perdita di valore economico.
Una collezione è un’entità organica: dividerla significa distruggerne l’unicità.
Sotto il profilo fiscale, le opere d’arte concorrono a formare l’attivo ereditario con aliquote che variano dal 4% all’8%, a seconda del grado di parentela, con franchigie che, per i trasferimenti in linea retta, arrivano fino a un milione di euro, entro il quale l’imposta non è dovuta.
Esiste, è vero, un’importante esenzione per i beni culturali vincolati dal Ministero dei Beni Culturali.
L’art. 13 D.Lgs. 346/90 esclude dall’attivo ereditario tassabile le opere d’arte per le quali il Ministero dei Beni Culturali abbia dichiarato l’interesse storico-artistico, purché siano state sottoposte al vincolo anteriormente all’apertura della successione e siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.
È in questo scenario di incertezza e rischio che emerge lo strumento d’elezione per il collezionista lungimirante: il Trust per le opere d’arte.Non si tratta di una semplice struttura legale, ma di un vero e proprio “scrigno” giuridico capace di rendere la collezione eterna, proteggendola da attacchi esterni e ottimizzandone la gestione per le generazioni a venire.
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Il Trust rappresenta lo strumento più efficace per preservare una collezione di opere d’arte, agevolandone la tutela e il passaggio generazionale. La sua flessibilità lo rende una soluzione più dinamica rispetto ad altri strumenti, consentendo al collezionista di imprimere una visione specifica sulla propria collezione, indipendentemente dalle evoluzioni delle dinamiche familiari o personali.
Se decidi di non istituire un Trust, il patrimonio artistico cade nella successione ordinaria, con il rischio di disgregazione e parcellizzazione della collezione.
La disgregazione divide il patrimonio tra diversi eredi, facendo perdere valori economici importanti.
La parcellizzazione comporta vendite senza competenza che possono svalutare significativamente le opere.
Con l’istituzione di un Trust si realizza un vero e proprio atto programmatico.
Il Disponente, ovvero l’artista o il collezionista che istituisce il Trust, definisce in modo dettagliato le sue volontà nell’atto istitutivo. Entrano così in gioco figure fondamentali con obblighi giuridici e fiduciari: il Trustee, che assume l’ufficio per amministrare il Trust, il Guardiano, un organo di controllo che vigila sull’operato, i Beneficiari designati.
Il vantaggio competitivo del Trust risiede nel principio di segregazione patrimoniale.
Una volta conferite, le opere d’arte escono dalla sfera giuridica del Disponente per confluire in un patrimonio separato e autonomo.
I beni in un Trust non possono essere attaccati dalle passività o dalle responsabilità che i Beneficiari potrebbero incontrare nella loro vita. Potremmo considerarlo un vero e proprio scudo che isola e protegge la collezione da possibili rivendicazioni da parte di creditori, divorzi o passività aziendali. Inoltre, la riservatezza garantita dal Trust è particolarmente preziosa nel mondo dell’arte, dove la privacy relativa alla proprietà e alle transazioni rappresenta, molto spesso, una priorità per i collezionisti.
La vera forza del Trust per le opere d’arte risiede anche nella sua governance.
A differenza della proprietà individuale, il Trust permette di istituire un’amministrazione professionale.
Il Trustee, investito di obblighi fiduciari, agisce secondo il programma stabilito nell’atto istitutivo, coadiuvato da un Guardiano con funzioni di controllo. In questo contesto, la nomina di un comitato tecnico o di Art Advisor permette una gestione scientifica della collezione (conservazione, restauro, autenticazione), garantendo che il valore del patrimonio non solo sia preservato, ma attivamente incrementato attraverso una strategia di valorizzazione coerente.
Centralizzando la proprietà e l’amministrazione della collezione all’interno di un Trust, il Disponente garantisce un approccio coerente e unificato alla gestione, riducendo il rischio di cattiva amministrazione o negligenza.
La struttura del Trust consente l’implementazione di meccanismi di governance personalizzati, inclusa la nomina di consulenti o comitati specializzati per sorvegliare la conservazione e la crescita della collezione.
Nel mondo dell’arte, dove il valore degli asset può fluttuare significativamente e dove una corretta cura, assicurazione e documentazione sono essenziali, il coinvolgimento di fiduciari professionisti porta competenze specialistiche e supervisione al processo.
I consulenti d’arte possono raccomandare le migliori pratiche per la conservazione e il restauro, organizzare valutazioni regolari e assicurare che il valore della collezione sia accuratamente riflesso per scopi assicurativi, fiscali e di pianificazione strategica.
Il Trust può anche essere strutturato per valorizzare attivamente la collezione.
Ciò può avvenire, per esempio, attraverso l’organizzazione di mostre d’arte a nome della famiglia del Disponente, prestando opere ai musei o acquisendo nuovi pezzi per aumentare il valore e la reputazione della collezione. L’atto costitutivo può definire precisamente i poteri e gli obblighi del fiduciario, per garantire una valorizzazione equa degli asset.
L’istituzione di un Trust è diventata fiscalmente molto vantaggiosa. Grazie al Decreto Legislativo 139/2024, è stata confermata una prassi ormai consolidata che prevede il pagamento di una sola imposta fissa di registro di 200 euro per gli apporti a favore del Trust.
Le imposte di successione e donazione si pagheranno solo ed esclusivamente al termine del Trust, nel momento in cui i beni verranno attribuiti ai Beneficiari finali. Se il Trust non ha un termine di durata, come spesso accade per i Trust dedicati all’arte, questa imposta indiretta potrebbe non essere mai dovuta.
Allo stesso modo, non ci sarebbe tassazione se il Trust venisse attribuito a un ente benefico.
Nell’atto istitutivo si possono distinguere opere vendibili e opere incedibili.
Le opere vendibili sono quei beni che il Disponente decide possano essere monetizzati a determinate condizioni.
Il ricavato può essere destinato ai Beneficiari, applicando l’imposta di successione con le relative franchigie, oppure reinvestito per acquistare altri beni d’arte che accrescano la collezione.
Le opere incedibili, invece, sono quelle che devono sempre far parte della collezione e non possono mai essere vendute: su queste l’imposizione indiretta non sarà mai applicata.
Per quanto riguarda le imposte dirette, il Trust è soggetto a un’imposta fissa IRES del 24% sulle eventuali plusvalenze realizzate dalla vendita di alcuni beni d’arte. Questa aliquota può risultare più conveniente rispetto all’IRPEF progressiva che graverebbe su un soggetto privato.
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A prescindere dalla scelta di istituire un Trust, esistono comportamenti prudenti che ogni collezionista dovrebbe adottare.
Di seguito qualche consiglio.
È fondamentale tenere traccia di come e quando si è acquisita l’opera, con contratti, ricevute, fatture delle case d’asta. Questi documenti saranno preziosi per dimostrare la storia del prezzo, il periodo di possesso e l’eventuale costo di acquisto.
Sarebbe molto utile acquistare e vendere tramite bonifico bancario, assegno, carta di credito o debito, al fine di avere la possibilità di dimostrare la tracciabilità delle transazioni, in caso di controlli.
Se si ha intenzione di cedere più opere nel tempo, è bene pianificare con attenzione per non oltrepassare il confine verso un’attività d’impresa. Vendite occasionali di parte della collezione rientrano nella sfera privata, ma acquisti conclusi con l’idea di rivendere a breve o vendite ripetute ogni anno potrebbero suggerire sistematicità.
Le vendite d’arte di notevole importo difficilmente passano inosservate. Le case d’asta e gli operatori professionali segnalano spesso le transazioni alle Autorità competenti anche ai fini antiriciclaggio. I pagamenti di elevata entità in entrata sul conto corrente possono attivare verifiche fiscali. In caso di accertamento, l’onere di provare la natura non tassabile dell’operazione ricade sul contribuente.
La protezione del patrimonio artistico non ammette improvvisazioni.
La complessità del quadro normativo e la natura peculiare degli asset artistici richiedono l’intervento di professionisti che abbiano fatto della protezione patrimoniale la propria specializzazione esclusiva. Un Trust per le opere d’arte non è un modulo precompilato, ma una soluzione che deve essere costruita attorno alle esigenze del collezionista e alle caratteristiche della collezione.
Un criterio fondamentale nella scelta dei propri consulenti è l’appartenenza a organismi di certificazione e controllo.
È caldamente consigliato affidarsi a professionisti iscritti ai Registri Pubblici di Settore, come il Registro dei Trustee e Guardiani Professionali, istituito dall’Associazione “Il Trust in Italia”, nata su impulso dei Consigli Nazionali di Notai, Avvocati e Commercialisti. L’iscrizione a tali Registri non è una mera formalità, poiché impone obblighi di formazione continua, il superamento di verifiche periodiche e l’aggiornamento costante sulle più recenti sentenze della Cassazione e sulle evoluzioni interpretative dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, l’efficacia di un Trust risiede nella sinergia multidisciplinare. È preferibile, dunque, privilegiare Studi dove avvocati e commercialisti collaborano e lavorano per garantire un intervento professionale che va dalla redazione dell’atto istitutivo sino alla gestione della fiscalità diretta e indiretta.
La serietà di un Trustee professionale si misura anche attraverso la presenza di una polizza assicurativa dedicata all’attività fiduciaria, garanzia della serietà e della responsabilità nei confronti del patrimonio affidato.
Il Trust per le opere d’arte è lo strumento più completo per prevenire i rischi e garantire la conservazione della collezione nel tempo.
