Il conferimento in un trust istituito allo scopo di garantire ed agevolare la procedura di concordato preventivo di una s.a.s. non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in quanto produce soltanto effetti di segregazione patrimoniale e non determina alcun trasferimento di ricchezza tale da costituire manifestazione di capacità contributiva - nemmeno in capo ai beneficiari, dato che l’attribuzione finale dei beni è estintiva di un’obbligazione.
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