Il conferimento in trust è esente dall’imposta di donazione e sconta le imposte ipocatastali in misura fissa in quanto non dà luogo a un effettivo arricchimento in capo al trustee, essendo il suo acquisto limitato e temporaneo. Il trasferimento definitivo di ricchezza rilevante quale indice di capacità contributiva e presupposto delle imposte proporzionali si verificherà solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari.
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