Commissione Tributaria Regionale Lazio, Roma - 2 marzo 2020
Il ritorno dei beni (la metà indivisa del diritto di usufrutto su un immobile) in trust in capo al disponente a seguito della cessazione del trust non può essere qualificato come acquisto dei beni stessi, rilevante per il decorso del termine quinquennale entro cui la cessione a titolo oneroso di tali beni realizza una plusvalenza ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR, in quanto il vincolo di destinazione impresso dal trust ai beni non comporta un effetto traslativo in favore del trustee e alla cessazione del trust il cespite viene semplicemente reintestato al disponente.