Corte d'Appello Ancona - 24 ottobre 2019
Il trustee è legittimato ad impugnare la sentenza che dispone la revoca del conferimento in trust e l’inefficacia del relativo atto istitutivo, in quanto esso gestisce il patrimonio segregato ed ha quindi capacità ed interesse al mantenimento e alla validità dell’atto istitutivo del trust medesimo. La sentenza che dispone la revoca del conferimento in trust va parzialmente riformata nella parte in cui dichiara l’inefficacia anche dell’atto di istituzione del trust, considerato che il creditore agente in revocatoria aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione pregiudizievole per il soddisfacimento del suo credito.