Corte d’Appello Ancona - 30 dicembre 2020
Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust i beneficiari — figli del disponente — non sono litisconsorti necessari. Sussiste la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust (beneficiari sono i figli del disponente), qualora questi abbia istituito il trust quando la società della quale era socio e co-fideiussore (ad agire in revocatoria è l’altro co-fideiussore, creditore in regresso avendo interamente estinto la garanzia) versava in difficoltà finanziarie, avendo la banca già sospeso gli affidamenti e inviato lettera di costituzione in mora.