È meritevole di tutela il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. costituito allo scopo di mantenere, istruire ed educare i figli minori dei costituenti, a nulla rilevando che il vincolo è stato posto in essere successivamente a una sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro inflitta alla s.n.c. di cui i costituenti sono soci illimitatamente responsabili e che la durata del vincolo è pari alla misura massima consentita dalla legge. I beni oggetto del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. non possono essere oggetto di successiva iscrizione ipotecaria relativa a un credito estraneo alla destinazione.
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