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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte d'Appello Bolzano - 9 maggio 2020

Il creditore del disponente è legittimato a evocare nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust i beneficiari — figli del disponente —, in quanto costoro, nella veste di beneficiari, subiscono evidentemente un effetto pregiudizievole dalla declaratoria d’inefficacia del conferimento, sicché è interesse del creditore‑attore rendere loro opponibile la sentenza. Il conferimento in trust del patrimonio immobiliare del disponente rende più difficile ed incerto il soddisfacimento del credito, così concretando l’eventus damni, essendo dubbia la residua capienza patrimoniale del disponente, come desumibile dal mancato pagamento delle rate stabilite nei piani di rientro ottenuti dal disponente stesso. La scientia damni in capo al disponente è desumibile dalla circostanza che questi ha effettuato il conferimento in trust pochi mesi dopo aver contestato i propri debiti in giudizio.