Può essere revocato ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in trust posto in essere dall’amministratore di una società, poi dichiarata fallita, coevamente alla messa in liquidazione della società medesima anche se il credito vantato dal fallimento della società, che agisce in revocatoria, verso l’amministratore-disponente è sub iudice, avendo il curatore del fallimento promosso azione di responsabilità nei confronti dello stesso amministratore-disponente per illeciti distrattivi.
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