Corte d’Appello di Ancona - 1 agosto 2019
Il trust istituito dai soci di una s.r.l. in liquidazione per la duplice finalità di destinare il ricavato della vendita degli immobili in trust alla soddisfazione dei creditori della s.r.l. e dei disponenti in quanto fideiussori della s.r.l., nonché di garantire l’eventuale procedura concorsuale cui la s.r.l. veniva poi assoggettata (concordato preventivo), non obbliga i disponenti a pagare al concordato della s.r.l. una certa somma di denaro per il fatto che nell’atto istitutivo i disponenti si fossero resi disponibili a versare tale somma nel caso – poi realizzatosi – in cui, all’esito del procedimento di accertamento con adesione avviato presso l’Agenzia delle Entrate, la pretesa creditoria di quest’ultima nei confronti della s.r.l. si fosse assestata su un certo valore.