Corte d’Appello Genova - 4 novembre 2020
L’unico beneficiario di un trust familiare (figlio del disponente) non è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust in quanto siffatto conferimento è a titolo gratuito e il beneficiario stesso non è titolare di diritti attuali, non avendo il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito del trust. Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust, sussiste l’eventus damni per avere il debitore trasferito tutti i propri immobili al disponente che li ha poi conferiti in trust. In siffatto giudizio, il trasferimento dal debitore al disponente deve intendersi a titolo gratuito in quanto non può essere considerato avvenuto a completa tacitazione dell’obbligo di mantenimento del disponente - coniuge economicamente più debole e pensionato da parte del debitore - coniuge imprenditore - (come si legge nel ricorso per separazione consensuale tra disponente e debitore), date la qualifica del trasferimento stesso come a titolo a gratuito e la sperequazione tra l’entità dell’attribuzione e le necessità di mantenimento del disponente. In siffatto giudizio, la scientia damni in capo al disponente si desume per essere questi, al momento del sorgere del credito, coniuge ancora non separato della debitrice e quindi a conoscenza della vicenda giudiziaria della moglie protrattasi per ben due gradi di giudizio.