Corte d’Appello L’Aquila - 11 maggio 2020
I beneficiari di un trust istituito a titolo gratuito (trust familiare con beneficiari i figli del disponente) non sono da considerarsi litisconsorti necessari nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust. Al disponente‑trustee di un trust familiare non basta addurre che il creditore agente in revocatoria ha iscritto ipoteca giudiziale su beni non inclusi nel fondo in trust per dimostrare l’insussistenza dell’eventus damni, qualora detti beni siano in parte gravati da pregressa ipoteca volontaria, in parte assoggettati a sequestro penale.