Corte d’Appello L’Aquila - 31 luglio 2020
I beneficiari non sono litisconsorti necessari nel giudizio per la revocatoria del trust autodichiarato qualora il disponente li abbia individuati nei propri discendenti in vita alla data di cessazione del trust e si sia riservato il potere di nominarne ulteriori per mezzo di atti revocabili ovvero irrevocabili o per testamento. La circostanza che il disponente di un trust autodichiarato acquisti un bene immobile e poi lo conferisca in trust non attribuisce al venditore la qualità di disponente.