È revocabile ex art. 2901 cod. civ. — su domanda del co-fideiussore — il conferimento di beni immobili in trust posto in essere da altro co-fideiussore: la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, si desume dalla consapevolezza da parte di costui dell’esistenza del debito della società debitrice principale e delle co-fideiussioni (indicate nel decreto ingiuntivo diretto alla debitrice principale e a tutti i co-fideiussori) a garanzia di tale debito, mentre l’eventus damni sussiste per non avere il disponente dimostrato l’esistenza di ulteriori beni non conferiti in trust.
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