La domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. diretta avverso atti istitutivi di trust i quali constino di una parte istitutiva e di un’altra dispositiva, contenente l’elenco dei beni conferiti, è tesa ad ottenere la revoca di tutte le disposizioni patrimoniali effettuate con i trust e dunque utilmente formulata, come dimostrato dalla circostanza che l’elenco dei beni conferiti è riportato nelle conclusioni. L’istituzione di un trust che abbia la finalità di assolvere agli obblighi familiari di mantenimento non configura l’esimente dell’adempimento di un debito ai sensi dell’art. 2901, co. 3, cod. civ. Ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria, siffatto trust ha natura gratuita.
Corte d'Appello Milano - 17 aprile 2020
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