Corte d'Appello Milano - 18 ottobre 2019
Il trustee di un trust liquidatorio, incaricato di pagare i creditori secondo le risultanze delle scritture contabili, può contestare il credito di cui gli venga richiesto il pagamento, essendo onerato da un obbligo di vigilanza e di verifica della legittimità delle somme spettanti ad ogni beneficiario nell’interesse di tutti gli altri beneficiari. Il trust liquidatorio non impedisce ai creditori della società disponente di agire in executivis sui beni in trust, salvo che al trustee venga trasferito esclusivamente un attivo. Non è nullo il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società disponente di un trust liquidatorio in epoca successiva alla sua estinzione, qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato anche al trustee, obbligato in solido con la disponente.