Corte d’Appello Milano - 2 luglio 2020 n. 1645
Nel giudizio di revocatoria del conferimento in trust il trustee è sempre litisconsorte necessario e il beneficiario è litisconsorte necessario soltanto nel caso in cui il conferimento sia stato posto in essere a titolo oneroso. L’onerosità non sussiste qualora il trust sia familiare. In siffatto giudizio sussiste l’eventus damni se il disponente debitore non prova né tanto meno allega di essere rimasto titolare di beni utilizzabili in funzione di garanzia dei creditori. Sussiste la scientia damni in capo al disponente che ha conferito beni in trust quasi due mesi dopo il fallimento della società di cui era stato amministratore, a nulla rilevando che all’epoca dell’istituzione del trust era trascorso oltre un anno da quando egli aveva cessato dalla carica di amministratore.