Corte d’Appello Milano - 22 gennaio 2021
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in un trust familiare posto in essere dal disponente, fideiussore di due società nei confronti della banca creditrice agente in revocatoria, successivamente al rilascio delle fideiussioni: l’eventus damni sussiste per non avere il disponente indicato l’esistenza di beni ulteriori, oltre a quelli conferiti in trust, idonei a costituire adeguata garanzia delle ragioni creditorie, mentre la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, sussiste in considerazione dei fatti che il disponente deteneva la maggioranza del capitale sociale delle debitrici principali e rivestiva cariche sociali all’interno delle stesse e anteriormente al conferimento la banca gli aveva notificato i decreti ingiuntivi. Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust il trustee che, in quanto contraddittore necessario, partecipi al giudizio associandosi alla difesa del disponente sopporta le spese di lite in caso di vittorioso esperimento della revocatoria.