Corte d’Appello Milano - 24 aprile 2020
Il trustee è legittimato attivo alla instaurazione del giudizio a tutela dei diritti del trust.
Il trust liquidatorio non è nullo qualora alla sua istituzione non sia preesistente lo stato di insolvenza della società disponente — stato il quale non è di per sé ricavabile dal disavanzo passivo — e faccia seguito l’effettivo svolgimento di diverse attività di liquidazione in favore dei creditori.
I crediti che il trustee di un trust liquidatorio faccia valere in giudizio devono ritenersi ricompresi nel fondo in trust in quanto l’atto istitutivo dispone espressamente il conferimento in trust dell’intero patrimonio attivo e passivo della società disponente.