Corte d’Appello Torino - 15 giugno 2020
Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust, sussiste l’eventus damni qualora il conferimento riguardi la maggior parte dei beni immobili di proprietà del disponente e quest’ultimo resti proprietario di alcuni terreni, in parte gravati da ipoteca, senza allegare l’idoneità del proprio patrimonio residuo a far fronte alle ragioni creditorie. Sussiste la scientia damni in capo al disponente il quale abbia posto in essere il suddetto conferimento circa due anni dopo un sinistro mortale — occorso a un suo dipendente — per il quale subiva procedimento penale e poco prima della sentenza di patteggiamento — seguita dalle iniziative degli eredi del lavoratore defunto per il risarcimento dei danni in sede civile —, nonché successivamente al giudizio introdotto dal disponente stesso per fare valere la polizza assicurativa per la responsabilità civile nell’esercizio dell’attività di impresa. La sentenza che dichiara l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto istitutivo di trust e “negozio di dotazione di beni al trustee” non coinvolge la validità dell’atto, che rimane intatta, ma colpisce solo il suo contenuto dispositivo.