Corte d’Appello Torino - 18 maggio 2020
Il guardiano non è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust, poiché ha l’esclusivo compito di garantire l’effettivo perseguimento dell’interesse cui è finalizzata l’istituzione del trust e di sorvegliare il trustee e non ha potere dispositivo sui beni.
I beneficiari di un trust familiare non sono litisconsorti necessari nell’azione per la revocatoria del conferimento in trust, in quanto il trust familiare è a titolo gratuito e allora lo stato soggettivo del beneficiario non è elemento costitutivo della fattispecie.
L’azione revocatoria unitariamente diretta avverso l’atto istitutivo di trust e il relativo conferimento, contenuti in un unico documento, è utilmente esperita.
Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust qualora i disponenti‑debitori non offrano la prova dell’esistenza di un patrimonio residuo tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, limitandosi a dedurre la titolarità di appezzamenti boschivi di esiguo valore e di aver subito dal creditore il pignoramento del quinto delle pensioni, deve ritenersi sussistente l’eventus damni.