Corte d’Appello Torino - 21 ottobre 2021
Nel giudizio per la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. di un trust liquidatorio autodichiarato istituito da una società agricola a beneficio dei creditori sociali l’eventus damni ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. si ritiene integrato in quanto detto trust toglie ai creditori la scelta in ordine alle modalità da seguire per ottenere soddisfazione del dovuto e rende difficile, lungo e aleatorio il soddisfacimento dei crediti contestati (in relazione ai quali si prevede l’esclusione dalla distribuzione del realizzo fino a definizione giudiziale). La scientia damni in capo alla società agricola disponente costituisce il requisito soggettivo richiesto in quanto siffatto trust deve ritenersi a titolo gratuito: detto requisito si ritiene integrato per essere la disponente consapevole dell’esistenza di debiti che sarebbero stati o avrebbero potuto essere esclusi dal programma liquidatorio delineato nel trust.