È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter posto in essere dal costituente, socio e fideiussore della debitrice principale nei confronti, successivamente al rilascio della fideiussione, essendo irrilevante la stima effettuata dal CTU diretta ad accertare il valore del compendio immobiliare ancora di proprietà del costituente.
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