Corte di Appello Lecce - 20 novembre 2020
L’astratta liceità dello scopo per il quale viene istituito il trust - recare beneficio alla sorella del disponente e consentire a lei e al disponente di abitare negli immobili inclusi nel fondo - non è sufficiente a tenere il trust al riparo dall’azione revocatoria.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il conferimento in siffatto trust posto in essere dal disponente, garante di una società nei confronti di un’altra, successivamente alla sottoscrizione delle cambiali per avallo: l’eventus damni sussiste per essersi il disponente spogliato di tutti i propri immobili, mentre la scientia damni, requisito soggettivo richiesto in considerazione, sussiste in re ipsa.
L’azione revocatoria diretta avverso l’atto istitutivo di trust è utilmente esperita, in quanto l'inefficacia dell'atto istitutivo comporta pure l'inefficacia dell'atto dispositivo.