Corte d’Appello Roma - 16 novembre 2021
Sono litisconsorti necessari nel giudizio per l’annullamento dell’atto istitutivo del trust e del relativo conferimento il co-trustee e la beneficiaria finale, a nulla rivelando che il primo sia stato revocato e la seconda rimossa, in quanto la titolarità di un vero e proprio diritto di credito in capo ai beneficiari e della proprietà dei beni in trust in capo al trustee rende tali soggetti passivamente legittimati nel giudizio teso a privare di validità ed efficacia suddetti atti fin dalla loro stipula.