Nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust, sussiste la scientia damni in capo al disponente che sia erede universale del coniuge, deceduto anteriormente (tre anni) al conferimento in trust e avendo rilasciato fideiussioni in favore della banca agente in revocatoria a garanzia dei debiti di loro figlio. L’eccezione di assenza della scientia damni riferita al beneficiario è irrilevante qualora il trust abbia finalità familiari e dunque natura gratuita. Sussiste l’eventus damni qualora il disponente in seguito al conferimento in trust sia rimasto titolare di un immobile il cui valore non può soddisfare integralmente il credito della banca agente in revocatoria, anche considerate le spese necessarie per l’esecuzione immobiliare e l’alea del ribasso del prezzo in sede di vendita forzata.
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