Corte di Appello Torino - 23 aprile 2019
Sussiste l’eventus damni ai fini della revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del conferimento in un trust familiare qualora tale conferimento abbia avuto ad oggetto la pressoché totalità dei beni immobili del disponente e questi si sia limitato a dedurre di essere proprietario di un altro immobile, senza provare tale circostanza né il valore dello stesso immobile. Sussiste la scientia damni in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto ai fini della revocatoria ex art. 2901 cod. civ. del medesimo conferimento, qualora questi sia socio e amministratore della società in nome collettivo debitrice della società agente in revocatoria e il debito, derivante da inadempimento contrattuale in relazione al quale veniva azionata la relativa clausola arbitrale, sia anteriore al conferimento in trust.