Corte Giustizia UE, sentenza n. 209 - 17 marzo 2021
Il trustee di un trust charitable il quale, al fine di acquistare e vendere azioni e altri titoli nell’ambito della gestione del fondo in trust (così da percepire redditi di natura finanziaria per poi erogare sovvenzioni in favore della ricerca medica), riceva servizi di gestione di investimenti da parte di soggetti stabiliti al di fuori dell’UE deve essere considerato un soggetto passivo che agisce in quanto tale ai sensi dell’art. 44 della direttiva 2006/112 e pertanto non ha diritto al rimborso dell’IVA assolta in relazione a detti servizi, in quanto esercita un’attività non economica (acquisto e vendita di azioni e altri titoli) a titolo professionale (cioè a titolo di trustee) e acquista servizi (di gestione di investimenti) ai fini di tale attività.