Home / Pillole Giurisprudenziali / Corte Giustizia UE, sentenza n. 209 - 17 marzo 2021

Corte Giustizia UE, sentenza n. 209 - 17 marzo 2021

Il trustee di un trust charitable il quale, al fine di acquistare e vendere azioni e altri titoli nell’ambito della gestione del fondo in trust (così da percepire redditi di natura finanziaria per poi erogare sovvenzioni in favore della ricerca medica), riceva servizi di gestione di investimenti da parte di soggetti stabiliti al di fuori dell’UE deve essere considerato un soggetto passivo che agisce in quanto tale ai sensi dell’art. 44 della direttiva 2006/112 e pertanto non ha diritto al rimborso dell’IVA assolta in relazione a detti servizi, in quanto esercita un’attività non economica (acquisto e vendita di azioni e altri titoli) a titolo professionale (cioè a titolo di trustee) e acquista servizi (di gestione di investimenti) ai fini di tale attività.
Hai bisogno di una consulenza circa un argomento trattato su questo blog?
Prima di contattami per ottenere un preventivo di intervento specifico per il tuo caso, ti invito a leggere le opinioni dei miei clienti.

Piero Di Bello

Piero Di Bello

Appassionato e dinamico consulente esperto in Protezione e Pianificazione consapevole del Patrimonio delle famiglie e delle imprese, associato della prestigiosa Associazione “Il Trust in Italia”.
Esperto in Fiscalità Internazionale e Strategia d’Impresa, coadiuva continuamente gli imprenditori nel disegnare il proprio business.