Corte Suprema di Cassazione, I sezione civile ordinanza n. 8973 – 29 marzo 2019
I beneficiari del trust sono portatori di un interesse giuridico idoneo a giustificarne la partecipazione al giudizio per la revocatoria del conferimento in trust, ma non tale da renderli litisconsorti necessari, configurandosi il litisconsorzio necessario dei beneficiari solo nel caso in cui il conferimento in trust sia posto in essere a titolo oneroso, dato che in tal caso lo stato soggettivo del beneficiario è rilevante quale presupposto dell’azione revocatoria. Il trustee che sia stato sostituito è parte nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust se il relativo atto di sostituzione non è stato iscritto nel registro tavolare.