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  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Corte Suprema di Cassazione, III sezione civile n. 3128 - 10 febbraio 2020

L’istituzione di un trust liquidatorio nel cui fondo confluisce l’intero patrimonio di una s.r.l. (cancellatasi dal registro delle imprese senza essersi previamente messa in liquidazione) e il cui atto istitutivo attribuisce al trustee il potere di cedere l’azienda e gli rimette la scelta della continuità aziendale persegue interessi meritevoli di tutela, in quanto costituisce una forma efficace ed efficiente di tutela dei creditori. Siffatto trust realizza la cessione dell’azienda al trustee, con la conseguenza che il titolare di un credito operativo, cioè inerente all’azienda ai sensi dell’art. 2558 cod. civ., può far valere i propri diritti sul fondo in trust nei confronti del trustee.