Corte Suprema di Cassazione, III sezione civile ordinanza n. 31069 - 28 novembre 2019
Ai fini dell’azione revocatoria il conferimento in un trust familiare ha natura gratuita. L’anteriorità della presentazione della domanda di concordato preventivo rispetto al conferimento in trust dimostra l’anteriorità rispetto al medesimo conferimento del credito derivante dalla mala gestio dell’amministratore disponente. Il conferimento in trust posto in essere dall’amministratore di una s.p.a. – poi fallita – convenuto in giudizio per mala gestio lede l’interesse del fallimento agente in revocatoria a prescindere dall’esistenza delle condizioni per l’azione di responsabilità di cui all’art. 2394 cod. civ.