Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto derivante da omesso versamento ritenute e IVA e da rinvenire nelle liquidità della società di cui l’indagato è amministratore non può essere eseguito sulle somme segregate nel trust autodichiarato già istituito al momento dell’esecuzione del sequestro preventivo e diretto ad assicurare la riuscita della procedura di concordato preventivo relativa alla società medesima, considerato che il trust costituisce un patrimonio separato venuto meno solo con la sentenza di fallimento.
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