Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite n. 15748 – 12 giugno 2019
Difetta la giurisdizione italiana sulla domanda proposta da un cittadino italiano avverso un trustee di Guernsey per ottenere il pagamento del compenso derivante da un mandato a lui conferito dal disponente, in quanto il luogo in cui l’obbligazione di pagamento del compenso avrebbe dovuto essere eseguita, rilevante ai sensi dell’art. 5, n. 1 della Convenzione di Bruxelles quale criterio di collegamento della giurisdizione, è quello di domicilio del disponente-debitore, sito all’estero (si tratta di credito illiquido e pertanto si applica l’art. 1182, co. 4, cod. civ.).