Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite, ordinanza n. 18832 – 12 luglio 2019
La cittadina italiana – beneficiaria con la sorella in quote uguali di un trust istituito dal defunto padre – alla quale, sulla base di un accordo anteriore al termine finale di durata del trust tra lei, la sorella e il trustee, sia stata assegnata una somma stimata pari della metà del valore del fondo in trust e la quale lamenti di aver diritto ad una maggiore somma fino a concorrenza del controvalore effettivo della metà del fondo in trust non può rivolgere detta pretesa al giudice italiano, il quale difetta di giurisdizione in quanto suddetto accordo prevede, quali fori tra loro alternativi ed esclusivi di altri, l’arbitrato svizzero, la giurisdizione inglese e quella neozelandese.