Sull’azione di simulazione assoluta spiegata avverso più atti istitutivi di trust (i cui trustee hanno sede all'estero e precisamente nel territorio dell'Unione Europea) dalla curatela fallimentare di una società di fatto di cui sono soci i disponenti (cittadini italiani e domiciliati in Italia) di questi trust sussiste la giurisdizione italiana ai sensi del Regolamento Europeo n. 1215/2012, considerato che la domanda di simulazione postula il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti che sono stati parte degli atti istitutivi dei trust e che in caso di litisconsorzio è opportuna una trattazione unica e una decisione unica, così che più convenuti possono essere tutti citati davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato.
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